IL NUOVO PARADOSSO LEGISLATIVO: LA DISCRIMINAZIONE DELLE RTD TIPO B IN RAGIONE DELLA MATERNITA’

Alle soglie del 2020, la maternità è ancora fonte di inaccettabili discriminazioni nei confronti delle lavoratrici italiane, specialmente delle ricercatrici a tempo determinato di tipo B che sono in attesa da anni di vedere realizzata la prospettiva dell’assunzione a tempo indeterminato nei ranghi di professoresse associate e che si trovano invece bloccate a causa della maternità da una legge che invece di tutelarle le penalizza!

Infatti il nuovo comma 635 dell’art. 1 della legge 205/2017 (nuova legge di bilancio) ha introdotto all’art. 24, comma 9 ter, la sospensione e proroga automatica dei contratti TD per i 5 mesi di astensione obbligatoria del congedo di maternità… senza accorgersi di generare nei confronti delle RTD tipo B l’effetto perverso di ritardare il loro passaggio a professori associati e di costringerle per mesi aggiuntivi ad un trattamento economico inferiore rispetto a quello necessario se non si fossero trovate nello stato di gravidanza.

QUESTA NORMA DI LEGGE PONE LE RTD di tipo b NELLA ALTERNATIVA DI DOVER RINUNZIARE ALLA MATERNITA’ OPPURE DI DOVERLA VIVERE COME UNA PENALIZZAZIONE PER LA PROPRIA CARRIERA, IMPONENDO UN RITARDO OBBLIGATORIO E AUTOMATICO DI CARRIERA E DI STIPENDIO ANCHE QUANDO SONO ABBONDANTEMENTE PRESENTI I TITOLI PER IL PASSAGGIO A PROFESSORE ASSOCIATO, PER LA SOLA CIRCOSTANZA DELLA MATERNITA’.

Si tratta di un esito probabilmente non voluto di un intervento di riforma confezionato in modo frettoloso e inavveduto, un intervento che risulta gravemente in contrasto con i principi e i valori fondanti della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Mentre negli Atenei italiani si diffonde il clamore e l’indignazione, ARTED SOLLECITA IL PARLAMENTO ITALIANO AD INTERVENIRE URGENTEMENTE PER MODIFICARE L’ART. 24, comma 9 ter, della LEGGE GELMINI nel senso di rendere quantomeno facoltativa e di rimettere al consenso della lavoratrice l’applicazione della proroga del contratto.

Basterebbe aggiungere alla attuale formulazione della norma la seguente disposizione: “Per i contratti RTD tipo b la proroga del termine di scadenza è rimessa alla scelta della ricercatrice”. Tale modifica consentirebbe infatti alle RTD tipo di B di rinunziare alla proroga qualora fossero già in possesso della ASN e dei titoli per il passaggio ad associato, evitando loro così il ritardo discriminatorio nella progressione di carriera e stipendiale.


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