Esistono tre diverse figure di ricercatori a tempo determinato (RTD).
A) RTD Moratti, disciplinati dall’art. 1, comma 14°, della Legge n. 230/2005, a norma del quale:
Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L’attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell’inserimento dei corsi di studio nell’offerta formativa delle università, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma.
In forza dell’art. 2, comma 2°, del decreto interministeriale 12 settembre 2009, n. 94, il trattamento economico minimo di questi ricercatori è stabilito nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno.
Il RTD Moratti costituisce una figura ad esaurimento, in quanto l’art. 1, comma 14°, della Legge n. 230/2005 è stato abrogato dalla successiva Legge Gelmini.
B) RTD Gelmini “junior”, disciplinati dall’art. 24, comma 3°, lett. a), della Legge n. 240/2010.
In base a tale disposizione si tratta di:
contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
La durata contrattuale è di tre anni eventualmente rinnovabili per ulteriori 2 anni (3+2).
I suddetti contratti possono essere stipulati a tempo pieno o a tempo definito.
Ai sensi dell’art. 24, comma 8°, della Legge Gelmini, il trattamento economico dei RTD Gelmini “junior” è pari a quello dei ricercatori universitari confermati (a tempo pieno o a tempo definito, a seconda del regime di impegno).
C) RTD Gelmini “senior”, disciplinati dall’art. 24, comma 3°, lett. b), della Legge n. 240/2010.
In base a tale disposizione si tratta di:
contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
La durata contrattuale è quindi di 3 anni, senza possibilità di rinnovo, ma con un meccanismo di “tenure track” (v. voce “Inquadramento in ruolo dei ricercatori a tempo determinato come professori associati”, lett. B).
Il regime di impegno è inoltre necessariamente a tempo pieno.
Ai sensi dell’art. 24, comma 8°, della Legge Gelmini, il trattamento economico di questi RTD Gelmini “senior” è pari a quello dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno, elevabile fino al 30%.
D) RTD in “tenure track” (RTT), disciplinati dall’art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010. come modificato dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36;
In base a tale disposizione si tratta di:
contratti di durata pari a sei anni non rinnovabili, riservati a candidati possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l’università valuta, su istanza dell’interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e).
La durata contrattuale è quindi di 6 anni, senza possibilità di rinnovo, ma con un meccanismo di “tenure track” già possibile a partire dal quarto anno.
I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
La normativa prevede, inoltre, che ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.
Ai sensi dell’art. 24, comma 8, della Legge Gelmini, il trattamento economico degli RTT è pari a quello dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno, elevabile fino ad un massimo del 30%.
Il transitorio della legge 29 giugno 2022 n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 prevede, inoltre che:
– Fino al 31 dicembre 2026, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione.
–Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione, e che stipulano un contratto ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell’inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
Rapporti fra le diverse figure di ricercatore a tempo determinato