L’art. 22, comma 9°, della Legge Gelmini stabilisce che:
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Tale disposizione fissa un limite massimo al “precariato” nella ricerca, che non potrà superare i 12 anni.
Più precisamente, non sarà possibile stipulare per più di 12 anni (anche non continuativi) i seguenti contratti:
- assegni di ricerca “nuova maniera” ai sensi dell’art. 22 della Legge Gelmini;
- contratti di RTD Gelmini “junior” ai sensi dell’art. 24, comma 3°, lett. a), della Legge Gelmini;
- contratti di RTD Gelmini “senior” ai sensi dell’art. 24, comma 3°, lett. b), della Legge Gelmini.
La suddetta disposizione non deve preoccupare gli attuali ricercatori “precari”, in quanto nel calcolo del suddetto limite non devono però essere computati gli anni di:
- dottorato di ricerca, con o senza borsa;
- RTD Moratti ai sensi dell’art. 1, comma 14°, della Legge 230/2005;
- assegno di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6°, della Legge n. 449/1997;
- borsa post-doc ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 388/1989.