Richiesta ARTeD (Ricercatori a Tempo Determinato) su GPS

ARTeD desidera informare tutti gli interessati delle seguenti richieste e proposte rivolte al MIM in merito alla valutazione del RTDA (Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A):

  • Scriviamo in merito all’Ordinanza Ministeriale del 20/05/2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardante le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”. Negli allegati A – Titoli valutabili, nell’elenco B “Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”, e specificamente al punto B.15 per l’Allegato A1, al punto B.13 per l’Allegato A2, al punto B.9 per gli allegati A3-A6, A9 e A10, e al punto B.8 per gli Allegati A7 e A8), si legge: “Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo” punteggio 12. Vengono, dunque, assegnati 12 punti a ciascun assegno di ricerca, inclusi quelliprevisti appunto dal Decreto Gelmini. Come ARTeD, in qualità di rappresentanti dei numerosissimi Ricercatori a Tempo Determinato (o extali) di tipologia a) (RTDA), ai sensi dello stesso decreto e precisamente dell’articolo 24, comma 3,lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ci chiediamo come mai non venga invece assegnatoalcun punteggio (per lo meno non è esplicitamente menzionato, anche se pare che sia stato valutatoad alcuni) per tale tipologia di contratto. Infatti, tale contratto risulta di rilevanza superiore rispettoagli assegni di ricerca, inquadrato in un regime anche retributivo e fiscale di maggiore sostanza, esoprattutto per la figura dell’RTDA, a differenza di quella dell’assegnista di ricerca, è previstol’obbligo di svolgere attività didattica, mansione per la quale si richiede esperienza nellavalutazione del punteggio GPS per l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.Specificamente, a norma del suddetto Decreto Gelmini, “l’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita’ di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e’ pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito”.Si chiede, pertanto, di modificare gli allegati in modo da attribuire congruo punteggio annuoanche a tali figure di ricercatori. Ulteriore quesito è il seguente: come va intesa l’espressione “per ciascun titolo”? Qualora si sia conseguito un assegno di ricerca biennale, esso va considerato come un titolo unico, a cui pertanto sia da attribuire un punteggio di 12 punti, o si attribuisce un punteggio complessivo di 24 punti, alla stregua dei servizi, tenendo conto dell’impegno profuso annualmente? Nel primo caso, infatti, un servizio per attività di ricerca della durata di 4 mesi, ad esempio, potrebbe essere considerato dello stesso valore di un contratto di ricerca pluriennale, con evidente disparità di trattamento e incongruenza con le finalità del reclutamento.

By Filippo Pellitteri (Segretario ARTeD)

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